Affrancamento fiscale (D.L. 138/2011)
Affrancamento fiscale
COME BENEFICIARE DEL RISPARMIO D'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE LATENTI AL 31/12/2011
La nuova disciplina operativa dal 1° gennaio 2012
Dal 1 gennaio 2012, è entrata in vigore la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie al 20 per cento, con poche eccezioni (titoli di Stato e pochissimo altro). Nella maggior parte dei casi, ciò comporta un aumento del prelievo, che fino allo scorso 31 dicembre, era fissato al 12,5%. L'opzione dell'AFFRANCAMENTO FISCALE è una novità introdotta dal dl 138/11, la manovra bis che ha previsto la possibilità, per i risparmiatori, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti, quelli cioè, non ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, ed altri Strumenti Finanziari, al 12,5% (la vecchia aliquota), ottenendo, così, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011. Si tratta in estrema sintesi di una "vendita simulata" allo scopo di pagare sulle plusvalenze presenti al 31/12/2011 (ma non realizzate perché gli strumenti finanziari non sono stati venduti) la tassazione del 12,50% anziché quella nuova del 20%.
Un esempio per meglio comprendere
I proventi in conto capitale (compro un titolo a 90 ed oggi vale 100) vengono tassati "per cassa", ossia quando viene realizzata effettivamente la vendita. Per questo motivo il risparmiatore con un ipotetico titolo in portafoglio comprato a 90 che ha valore 100 al 31 dicembre, può scegliere tra:
1- rimandare la tassazione della eventuale plusvalenza a quando venderà il titolo, con l'aliquota del 20%,
2- tassare al 12,5% il guadagno di 10, (che di fatto non è stato ancora realizzato), facendo così diventare di 100 il costo del titolo, (che costituisce la base per la plusvalenza futura, ottenuta dalla vendita tassata al 20%).
La convenienza della scelta 2 è evidente, dato che non modifica in nessun modo le mie scelte ma va unicamente ad impattare sul livello di tassazione. Tale opzione è, appunto, l'AFFRANCAMENTO FISCALE.
Per completezza bisogna aggiungere che per ciò che riguarda le minusvalenze, quelle realizzate entro il 31 Dicembre 2011 potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2012, limitatamente però al 62,5% del loro ammontare.
Soggetti interessati
Il decreto del Mef stabilisce che l'affrancamento è possibile solo in riferimento alle attività finanziarie detenute da privati, al di fuori pertanto dell'esercizio di impresa commerciale. Per esse, si può scegliere di assoggettare a tassazione, con un'aliquota del 12,5 per cento, le plusvalenze che siano latenti alla data del 31 dicembre 2011, su partecipazioni non qualificate, come le azioni e quote di partecipazioni in società commerciali, titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi, derivati eccetera, che compongono quei redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle lettere c-bis a c-quinquies, insieme ai guadagni prodotti sulle quote di fondi comuni di investimento mobiliari e di Sicav.
Cosa cambia se l'investimento è in valuta estera?
Se la forma di espressione dell'attività finanziaria è la valuta estera, occorre tenere in considerazione l'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011, per calcolare la plusvalenza latente al 31 dicembre 2011, considerando in modo particolare che:
• nell'ipotesi di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile è quello considerato al 31 dicembre 2011;
• al contrario, nel caso di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, cui l'attività finanziaria si riferisce, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato prima del 31 dicembre 2011, oppure di un'apposita relazione giurata di stima
• nel caso di altri strumenti finanziari che non sono partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore di mercato disponibile è quello corrente al 31 dicembre 2011;
• da ultimo nell'ipotesi di altri strumenti finanziari, anche questi non partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore al 31 dicembre 2011 deve risultare da apposita relazione di stima.
Il calcolo dell'Imposta su Fondi Comuni e Sicav
Per ciò che riguarda i fondi comuni e Sicav, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale viene applicata sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Come si esercita l'opzione?
L'opzione viene esercitata in maniera diversa a seconda dei casi. Per tutti i rapporti in regime amministrato (la maggior parte dei rapporti intrattenuti con Banche e Sim), si attiva attraverso una comunicazione scritta e resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto; l'opzione si esercita tramite lo stesso intermediario che raccoglie l'imposta dal cliente richiedente, deposita e versa l'importo entro il 16 maggio 2012. E' pertanto fondamentale che il contribuente, nel presentare la richiesta di affrancamento, costituisca presso l'intermediario la provvista per far fronte all'imposta "agevolata". I contribuenti che si trovino in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), esercitano direttamente l'opzione nel modello Unico 2012. Il 12,5 per cento deve essere versato entro il termine per saldare le imposte sui redditi che sono dovute in base alla dichiarazione.