Furto o smarrimento carnet assegni

Assegno con clausola “non trasferibile” (art. 73 del R.D. n. 1736/33 c. d. Legge sull’assegno)

Stanti i limiti alla circolazione degli assegni al portatore (art. 49 del D. Lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio) questa è la ipotesi di gran lunga prevalente.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegno emesso con clausola di non trasferibilità non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione alla Banca e al traente dell’assegno.

Per la denuncia alla Banca può essere utilizzato il modulo da reperire presso la Filiale di riferimento.

Si consiglia invece una denuncia presso un organo di P. S. (Polizia o Carabinieri) nel caso di sottrazione o nel caso comunque si possa temere un uso illegittimo dell’assegno smarrito.

Quanto detto vale anche per il caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di carnet di assegni.
La denuncia, sia con lettera semplice o con modulo della Banca che presso la P.S., andrà comunicata il prima possibile alla Banca che provvederà a porre il fermo al pagamento.

 

Assegno al portatore (artt. 69-72 e 86 Legge sull’assegno)

In questa ipotesi, ormai divenuta residuale, per ottenere il pagamento di un assegno smarrito, sottratto o distrutto (che appunto non contiene la clausola "non trasferibile") occorre avviare la procedura di ammortamento.

La procedura prevende il deposito di un ricorso dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile il quale emette, qualora ne ricorrano i presupposti, un decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta dunque di una procedura giudiziale al termine della quale viene dichiarata l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e il beneficiario può ottenere il pagamento in virtù del decreto di ammortamento.

Sono fatti salvi i diritti del detentore in buonafede dell’assegno, il quale può proporre nei termini di legge opposizione presso il Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento.

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